Tribunale di Salerno e contratti bancari, Deposito del contratto e degli estratti conto, perizia econometrica su conto corrente, revoca decreto ingiuntivo, decreto ingiuntivo, mancanza della documentazione bancaria, mancato deposito del contratto e degli estratti conto, onere della prova, revoca del decreto ingiuntivo
Tribunale di Salerno, 09 marzo 2025:
“Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la parte opposta non avrebbe assolto all’onere della prova, su di essa gravante in qualità di attrice in senso sostanziale, di dimostrare l’esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria, non avendo prodotto, tra l’altro, gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente n. posto a fondamento della relativa domanda di condanna.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Invero, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per cui nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo l’onere della prova ricade sulla parte opposta, istante in sede monitoria, attrice in senso sostanziale.
È altrettanto noto che, ai sensi dell’articolo 2697 с.c., la Banca che agisce per il pagamento del saldo debitorio di un contratto di conto corrente è onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto – ordinari e scalari – attestanti l’evoluzione del rapporto durante tutta la sua durata.
L’estratto conto, infatti, è un documento dirimente ai fini della prova dell’esistenza e dell’ammontare del diritto di credito di cui la parte opposta afferma di essere titolare, poiché indica i soggetti (cioè la Banca ed il correntista), la natura del rapporto bancario, il numero e la data del conto corrente, nonchè la descrizione dei singoli movimenti (che determinano le poste attive e passive) ed il relativo saldo.
Di talchè gli estratti conto, tanto ordinari, quanto scalari, costituiscono documenti indispensabili al fine di dimostrare 1″an” ed il “quantum” della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dall’opposta (…)
(…) Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo”.



