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  • Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 466 del 2025: Assicurazione facoltativa e TAEG
20 Aprile 2026

Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 466 del 2025: Assicurazione facoltativa e TAEG

Studio Caliendo
giovedì, 30 Ottobre 2025 / Published in Mutui e Finanziamenti

Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 466 del 2025: Assicurazione facoltativa e TAEG

Contenuto della messa in mora e prescrizione

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Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 466 del 2025:

“dalla disciplina dello stesso contratto di assicurazione emergono dati per i quali il recesso dall’intero contratto di assicurazione fosse possibile nei soli 60 gg. dalla data di decorrenza del rapporto assicurativo e, in prosieguo, vi fosse la possibilità di recedere, a partire dalla quarta ricorrenza annua, e fatto salvo il preavviso di 60 gg. e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale fosse stata esercitata la facoltà di recesso, per la sola componente Coperture Danni (vd. clausola 6 delle condizioni generali di contratto), vale a dire l’invalidità totale permanente da infortunio o malattia e l’inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, lasciando intatta la condizione di non recedibilità quanto alla copertura in caso morte.

Detta non piena recedibilità costituiva vincolo idoneo ad escludere una valutazione della polizza assicurativa come in tutto e per tutto facoltativa, in quanto non ne sarebbero stati totalmente, sia pure ratione temporis, eliminati i relativi costi.

In altri termini la carenza di piena recedibilità ha costituito, nel corso del complessivo rapporto, indiretto incentivo al mantenimento dello specifico rapporto assicurativo.

A tutto ciò deve aggiungersi, in via conclusiva, come, per quanto in contratto sia stata rappresentata l’esclusione dei costi di assicurazione dal calcolo del TAEG, nulla sia stato però espresso in comparabili termini percentuali con riferimento all’ipotesi, destinata ad avverarsi, di consolidata non piena recedibilità oltre i primi 60 gg. dalla data di decorrenza del rapporto assicurativo.

Deve infine osservarsi come nel contratto la facoltà di scelta sia stata fortemente condizionata dalla mancata evidenziazione, in termini percentuali, del costo del finanziamento comprensivo della polizza assicurativa, pur se formalmente dichiarata come facoltativa.

Per le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato e confermata l’appellata sentenza”.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Assicurazione facoltativa e TAEG

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