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Tribunale di La Spezia sentenza n. 619 del 12 dicembre 2025:
“Dall’esame documentale il CTU non rilevava costi non indicati contrattualmente.
Osservava tuttavia come il piano allegato (“allegato C”) fosse costruito secondo il metodo “alla francese e come questo, per la sua struttura, implicasse l’impiego di un regime di capitalizzazione composta, anche se tale caratteristica non risultava espressamente enunciata nel contratto.
Quanto al metodo di ammortamento ed al regime finanziario sotteso, il CTU confermava che il piano allegato al contratto era un piano “alla francese”, pur nella sua forma spuria dovuta alla variabilità del tasso periodale.
Ribadiva che il metodo presupponeva l’utilizzo del regime finanziario composto, idoneo a generare interessi da interessi, e osservava che tale informazione non era riportata nel contratto.
Il CTU procedeva alla verifica del TAE e, applicando il principio matematico del regime composto, rideterminava il TAE corrispondente al TAN del 4,35%, ottenendo un tasso effettivo del 4,44%.
Sul presupposto delle precedenti risposte il CTU procedeva alla riformulazione del piano di ammortamento ex art. 117 TUB.
A seguito dell’accertamento del regime composto e della mancanza di sua specificazione contrattuale, il CTU procedeva a ricalcolare il piano di ammortamento sostituendo il tasso applicato con il tasso previsto dall’art. 117, comma 7, TUB.
Il consulente applicava entrambi i criteri normativi ovvero i tassi nominali minimi dei Buoni Ordinari del Tesoro nei 12 mesi precedenti la stipula e il tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro nei 12 mesi precedenti ogni singola rata.
(…) Dalle risultanze della CTU, che questo Giudice ritiene condivisibili poiché immuni da vizi logici e coerenti con gli atti di causa, è emerso che il piano di ammortamento applicato da non era stato esplicitato nel contratto, con conseguente applicazione dell’art. 117, comma 7, TUB, con sostituzione dei tassi.
(…) Si concorda con le conclusioni raggiunte dallo stesso ovvero che il debito residuo alla data del 29/3/22 è di euro 69.479,65 (anziché € 120.905,35)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata indicazione del regime composto
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