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Tribunale di Lecce, 14 ottobre 2025 sentenza n. 2871:
“(…) Pertanto, considerando che nella presente fattispecie effettivamente POSTE ITALIANE non ha fornito alcuna prova di aver consegnato tale foglio informativo, si deve ritenere che correttamente il Giudice di Pace abbia ritenuto che né i sottoscrittori, né l’odierna appellata – loro avente causa- siano stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso.
Va parimenti rigettato, poi, il secondo motivo di appello avente ad oggetto l’eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno.
Ed invero, gli obblighi di informazione gravanti su POSTE ITALIANE, quale l’obbligo di apporre la scadenza sul buono ovvero di dare al risparmiatore informazioni precise al momento della sottoscrizione costituiscono, sulla base della normativa sopramenzionata, parte integrante del programma negoziale scaturente dalla loro sottoscrizione, ragion per cui l’omessa indicazione da parte di POSTE ITALIANE della data di scadenza, nonché l’assenza di prova in ordine alla consegna del foglio informativo in favore del sottoscrittore, costituiscono un’ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante rispetto ad obblighi previsti direttamente dalla legge, su di essa gravanti.
Sulla scorta di tali considerazioni, il relativo termine di prescrizione decennale entro cui proporre la domanda di risarcimento del danno non può decorrere dal momento dell’emissione dei suddetti buoni fruttiferi postali, per i quali la legge prevede un autonomo termine di prescrizione della domanda di rimborso decorrente dalla loro scadenza, bensì dal momento in cui l’odierna appellata, recatasi presso l’Ufficio postale, si è vista opporre il diniego alla liquidazione in ragione dell’intervenuta prescrizione degli stessi e quindi dal 7.1.2022, ossia dal momento in cui la stessa ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno.
(…) Alla luce di queste considerazioni, dunque, l’appello va rigettato, con conferma della decisione del giudice di primo grado (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Termini di Prescrizione dei Buoni Fruttiferi
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