Tribunale Bologna e contratti bancari, perizia opposizione a precetto, mancata prova della legittimazione attiva della cessionaria, insufficienza produzione dell’avviso di cessione in G.U., perizia econometrica mutuo, esperto in contenzioso bancario, anatocismo e usura su contratti bancari, anatocismo su mutuo alla francese, sospensione efficacia esecutiva del titolo
Tribunale Bologna, 13 novembre 2025:
“considerato che, pur prodotti in copia fotostatica i titoli esecutivi (mutui), alla stregua della scarna documentazione offerta da parte opposta a supporto della propria legittimazione attiva, a fronte delle contestazioni dell’opponente sollevate in atto di citazione, sussistono gravi motivi sotto il versante del fumus boni iuris (in re ipsa il periculum in mora) per disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva dei suddetti titoli, come azionati dal suddetto asserito creditore … SPV s.r.l.;
non appare, infatti, allo stato degli atti, sufficientemente documentata la legittimazione sostanziale del creditore opposto, sulla base del solo estratto in G.U. pubblicato su istanza della stessa cessionaria con il quale quest’ultima comunica/dichiara che nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB, in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto stipulato il 10.12.2021 tra la stessa ed …. s.p.a. (cedente), quest’ultima ha ceduto alla prima “taluni crediti..” come “specificatamente individuati nel contratto di cessione , ..risultanti da apposita lista, in cui è indicato con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto” (non prodotto estratto del contratto, né la lista certificata dei crediti ceduti con relativo NDG né a fini indiziari eventuale dichiarazione unilaterale della banca cedente …., invero neppure compiutamente documentati, ancorchè allegati, i passaggi del credito dall’originaria banca mutuataria BANCA … a …..; documentata la fusione ‘a valle’ tra …. e ….. del 26.03.2021, non anche gli allegati passaggi successori a monte da BANCA …. a ….);
richiamati al riguardo gli ormai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sull’onere della prova gravante sul soggetto che si qualifichi come cessionario del credito, nell’ambito di operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, nel caso di tempestive contestazioni del debitore asseritamente ceduto, nella specie aventi ad oggetto anche l’esistenza del contratto di cessione (cfr. pag. 3 atto di citazione), non prodotto, e non solo il suo contenuto (cfr. ex multis Cass. ord. n. 17944 del 22/06/2023, da ultimo Cass. sez. I, 22/09/2025, n.25911, sez. I del 25/08/25 n. 23852; Cass. civ. sez. I, 25/08/2025, n. 23849);
PQM
Visto l’art. 615 co. 1 c.p.c. SOSPENDE l’efficacia esecutiva dei titoli stragiudiziali (mutuo fondiario…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata prova della legittimazione della cessionaria
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