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  • Corte di Cassazione, 03/02/2026, ordinanza n. 2241: Conto corrente: Onere della prova del credito della banca nel fallimento e principio del c.d. saldo zero
20 Aprile 2026

Corte di Cassazione, 03/02/2026, ordinanza n. 2241: Conto corrente: Onere della prova del credito della banca nel fallimento e principio del c.d. saldo zero

Studio Caliendo
giovedì, 26 Febbraio 2026 / Published in Apertura di credito in conto corrente

Corte di Cassazione, 03/02/2026, ordinanza n. 2241: Conto corrente: Onere della prova del credito della banca nel fallimento e principio del c.d. saldo zero

Pattuizione anatocistica sempre peggiorativa

Corte di Cassazione e contratti bancari, Opposizione allo stato passivo, Onere della prova, Principio del c.d. saldo zero, Fallimento del correntista, Presunzione di veridicità, Principio del Saldo zero, Contestazione del curatore, analisi conto corrente affidato, perizia econometrica conto corrente, anatocismo e usura bancaria

Corte di Cassazione 03 febbraio 2026, ordinanza n. 2241 (Principio del c.d. saldo zero):

“Per i conti correnti opera per le parti del contratto la presunzione di veridicità dei conti correnti ex art. 1832, primo comma, cod. civ. (norma correlata alla disposizione speciale di cui all’art. 119, comma 3, TUB), per effetto della quale l’omessa contestazione degli estratti conto fa piena prova dell’esistenza delle operazioni sottostanti alle annotazioni in conto corrente (Cass., n. 1763/2024). In caso di operatività della presunzione di veridicità, il correntista può, tuttavia, contestare la validità e l’efficacia delle operazioni sottostanti (…).

  1. Ove, invece, gli estratti conto siano contestati, spetta alla banca produrre ulteriore prova a conforto dell’esistenza delle operazioni sottostanti le annotazioni in conto corrente (Cass., n. 15177/2024; Cass., n. 15601/2022).

A questo proposito è stato elaborato nella prassi il principio dell’azzeramento del saldo (o «saldo zero»), allo scopo di «evitare gli inconvenienti determinati dalle incertezze nella ricostruzione delle movimentazioni poste in atto nel periodo successivo, in quanto viziate dalle illegittime appostazioni precedenti.

Tale tecnica è comunque coniugata con l’onere del correntista di offrire la prova del suo credito all’epoca del primo estratto acquisito in giudizio, la quale – se offerta – metterebbe in crisi la praticabilità dell’azzeramento del saldo negativo risultante dall’estratto stesso» (Cass., n. 22583/2023; conf. Cass., n. 1763/2024, cit.; Cass., n. 854/2026). 

  1. La tecnica dell’azzeramento del saldo presuppone che la banca, in assenza della produzione in giudizio degli estratti conto iniziali (all’accensione del rapporto), ovvero di alcuni di quelli intermedi, produca gli estratti conto a partire dalla data corrispondente al periodo del saldo negativo per il cliente.

In questo caso, il credito della banca in conto corrente viene depurato di ciò che possa risultare a monte di quel saldo negativo, risultante da tale estratto conto.

Tale tecnica costituisce una semplificazione processuale, sfavorevole alla banca.

A fronte del mancato assolvimento dell’onere di provare il credito riportato dal saldo passivo risultante dal primo estratto conto per assenza degli estratti conto anteriori, il credito della banca si azzera; di converso, si produce un effetto favorevole al cliente, che vede ridursi il petitum azionato nei suoi confronti.

  1.  L’applicazione del principio di azzeramento del saldo impone tuttavia precisi oneri di allegazione e dipende dalla natura della contestazione del correntista, la quale deve essere specifica e non generica (Cass., n. 29415/2020; Cass., n. 18352/2023, cit.).

Se il cliente si limita a contestare l’ammontare del credito della banca in dipendenza della mancata produzione degli estratti integrali, l’azzeramento del saldo semplifica l’onere della prova della banca medesima, riducendo l’importo della domanda iniziale.

Laddove, invece, il cliente deduca l’esistenza di un proprio credito – es. deducendo che prima del primo estratto conto prodotto dalla banca il rapporto bancario sarebbe stato a credito del cliente – non può applicarsi tale principio, perché l’azzeramento del saldo sarebbe in contrasto con gli oneri dimostrativi discendenti dal contratto di conto corrente.

E’ pur sempre onere della banca provare il proprio credito con gli estratti conto (essendo tali documenti in possesso del banchiere), sicché l’onere può essere assolto in modo semplificato solo dinanzi a una avversa modalità di contestazione non incompatibile con la suddetta tecnica.

Cosa resa evidente dalla constatazione che l’azzeramento del primo saldo passivo è accettabile ove implichi un effetto sfavorevole alla banca indotto dall’omessa produzione degli estratti conto iniziali, mentre l’azzeramento del saldo provocherebbe un effetto favorevole alla stessa banca (che non ha pienamente assolto all’onere della prova), ove si consentisse, suo tramite, l’azzeramento (anche) del credito del cliente.

Presupposto per l’operatività dell’azzeramento del saldo passivo è, quindi, che il saldo del conto sia negativo, anche prima della produzione del primo estratto conto intermedio passivo.

  1. Nel qual caso, riprende vigore il principio secondo cui la prova del credito della banca va data in modo pieno, ancorché ricorrendo aliunde, vale a dire a elementi di prova che, a giudizio del giudice del merito, forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato (Cass., n. 11543/2019), eventualmente apportando «correttivi» ai saldi (Cass., n. 9140/2020; Cass., n. 27459/2025), ovvero ricorrendo a consulenza tecnica contabile percipiente (Cass., n. 29190/2020; Cass., n. 20621/2021).

(…) Senonché, analogamente che per il contraente in bonis, l’operatività della tecnica di azzeramento del saldo dipende dal contenuto delle difese del curatore del fallimento.

Ove la contestazione del curatore sia «vestita», nel senso che si deduca che – ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito della banca – alla curatela risulti che il saldo del conto sia stato in un qualche momento a credito del correntista, quel principio non può operare.

In questo caso spetta alla banca provare il proprio credito aliunde, anche ricorrendo alle proprie scritture contabili, agli estratti conto scalari, ovvero a prove atipiche (Cass., n. 9727/2024; Cass., n. 28791/2024; Cass., n. 16662/2025).

  1. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:

«Ai fini dell’insinuazione allo stato passivo nel fallimento, l’utilizzo della tecnica semplificatoria di azzeramento del saldo di conto corrente (cd. “saldo zero”) presuppone da parte della banca la deduzione che il saldo non sia mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti; sicché in tal caso la banca creditrice può avvalersi di questo strumento ove non sia in possesso di tutti gli estratti conto, sempreché la curatela non deduca a sua volta il contrario in modo puntuale e sorretto dai documenti in suo possesso»”. 

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Principio del c.d. saldo zero

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