Corte d’Appello di Venezia e contratti bancari, clausola decadenza dal beneficio del termine vessatoria, perizia econometrica mutuo, anatocismo bancario, perizia econometrica difesa dalla banca, professionista esperto in contenzioso bancario, anatocismo mutuo alla francese, penale in caso di ritardato pagamento, inadempimento dei pagamenti, interessi moratori
Corte d’Appello di Venezia, 06 ottobre 2025, sentenza n. 2914:
“(…) La decadenza, invece, produce l’effetto tipico di abilitare il creditore a richiedere la prestazione prima del termine pattuito e, quindi, in definitiva, l’esecuzione (anticipata) e non la risoluzione del contratto.
Solo qualora il debitore, decaduto dal termine, non proceda alla restituzione (né riesca a dimostrare, in sede di opposizione giudiziale, l’insussistenza dei presupposti della decadenza), si verifica un vero inadempimento in senso tecnico, che di nuovo conduce al rimedio della risoluzione.
È evidente, pertanto, che clausole che consentano alla banca di considerare risolto il contratto nel caso in cui il mutuatario, pur non essendo questi in ritardo nel pagamento della rate, subisca un pignoramento sull’immobile concesso in garanzia, sono vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo, 06/09/2005 n. 206, in quanto determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Peraltro, conviene rammentare che l’art. 40 del Testo Unico Bancario prevede che la banca potrebbe invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, precisando che a tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Tale norma, con cui il legislatore, a tutela del mutuatario inadempiente, ha limitato, in deroga ai principi di diritto comune, la possibilità della risoluzione nel caso di ritardo o di mancato pagamento, ha certamente natura imperativa e inderogabile.
(…) La Corte d’Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’atto di precetto opposto;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Decadenza dal beneficio del termine vessatoria
Articoli correlati:
Tribunale di Brindisi, 04 luglio 2025: Decadenza dal beneficio del termine e buona fede



