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Corte d’Appello di Bari del 19 novembre 2025:
“È evidente che la decisione adottata dal Tribunale nel caso che qui ci occupa è coerente con gli indirizzi surrichiamati, avendo proceduto, ai fini della verifica del superamento del c.d. “tasso soglia”, ad includere anche il costo della polizza assicurativa denominata “Creditor Protection Insurance” stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, ravvisandone un collegamento funzionale, come affermato dal C.T.U., nel proprio elaborato peritale.
Trattasi, infatti, di spesa assicurativa a beneficio del mutuante, finalizzata a garantire la restituzione del capitale mutuato, e, perciò, costituente remunerazione della prestazione di finanziamento, computabile ai fini della rilevazione dell’usura, quale costo sostanzialmente imposto dall’istituto finanziatore, per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta del soggetto finanziato.
Inoltre, correttamente il Tribunale ha rilevato che, tale collegamento funzionale tra la polizza assicurativa ed il finanziamento, risulta dalla stessa nota informativa, allegata alla polizza CPI, che fa esplicito riferimento al contratto di finanziamento al quale risulta dunque collegato e specifica che la polizza si pone lo scopo di offrire all’assicurato <prestazioni assicurative consistenti nel (A) rimborso di rate di finanziamento […] al verificarsi di uno dei seguenti eventi: inabilità temporanea totale da infortunio e malattia; disoccupazione […];
(B) rimborso del debito residuo in linea capitale […] al verificarsi di uno degli eventi: morte; invalidità permanente totale da infortunio e malattia>;
inoltre, all’art. 11 delle norme che regolano l’assicurazione in generale, è previsto che: <l’assicurazione scade alle ore 24 del giorno in cui è prevista la scadenza dell’ultima rata>.
(…) Dunque, in tutti i casi nei quali la polizza è stata sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento – come nel caso di specie – al di là del mero dato formale contrattuale, deve presumersi che il suo inserimento nel contratto sia stata una delle condizioni che hanno indotto le parti a concludere l’accordo e che, pertanto, sia stata sostanzialmente obbligatoria al fine di accedere al finanziamento.
Tra gli indici rivelatori della natura obbligatoria delle polizze assicurative (con conseguente inclusione delle relative spese nel calcolo del tasso di interessi applicato ai fini della verifica del superamento della soglia di usura) la giurisprudenza di legittimità ha quindi posto attenzione al profilo della contestualità tra la concessione del finanziamento e la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo.
Né ha rilievo la circostanza dedotta dalla banca appellante che, all’epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d’Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario, atteso che dette istruzioni sono norme secondarie e non vincolanti.
(…) Quindi, al fine della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l’incidenza di tutti i costi, nessuno escluso – ivi compresi quelli relativi all’assicurazione – collegati all’erogazione del credito.
(…) La Corte di Appello di Bari (…) rigetta l’appello”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Assicurazione inclusa nel calcolo dell’usura – Istruzioni Banca d’Italia sono norme secondarie e non vincolanti
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