Giudice di Pace di Catania e cessione dei crediti in blocco, Onere della Prova dei crediti in blocco, onere della prova, titolarità della cessione dei crediti, perizia econometrica mutuo, commercialista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, revoca del decreto ingiuntivo
Giudice di Pace di Catania, 19 maggio 2026:
“L’opposizione appare fondata e va accolta.
La Corte Suprema di Cassazione (sentenze nn. 3405/2024 e 28790/2024) ha recentemente affermato che la cessione dei crediti in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo bastevole l’estratto ex art. 58 TUB.
Laddove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti di cessione, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione di detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell’avvenuta cessione, che presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (21821/2023).
Nella specie la parte opposta non ha fornito, sia nella fase monitoria, sia nel giudizio a cognizione piena, la prova dell’esistenza di un contratto recante il n. 13812, essendo prodotto nel fascicolo monitorio (all. 3) una lettera di accettazione e non un contratto sottoscritto fra le parti, e neanche la prova concreta delle cessioni avvenute e, quindi, della titolarità del credito e della propria legittimazione ad agire nei confronti dell’opponente.
Infatti, manca del tutto anche la prova del contratto di cessione dei crediti tra BNL ed SGC che, a sua volta avrebbe ceduto all’odierna opposta il presunto credito, per cui non può dirsi individuato il blocco dei crediti cartolarizzati, senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto, laddove fra la documentazione prodotta dall’opposta vi sono degli elenchi di crediti (doc.n. 6c e n.9) privi di valore giuridico, non recando alcuna certificazione di provenienza, ma predisposti unilateralmente dalla parte che intende avvalersene, come pure privo di valore probatorio è il documento sub 6b dell’opposta, non essendovi prova della spedizione al debitore.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto n. 3730/2024 va revocato.
Attesa la questione trattata le spese di lite sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento dell’opposizione revoca il decreto ingiuntivo (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cessione dei crediti in blocco – Prova della cessione dei crediti
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