Corte di Cassazione e contratti bancari, cancellazione della società ed effetti sui crediti, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, analisi contratti bancari, consulente tecnico in materia bancaria, perizia econometrica mutuo
Corte di Cassazione, 25 marzo 2026, n. 7136:
“Va innanzitutto chiarito che i giudici di merito, differentemente da quanto affermato nella censura, hanno preso espressa posizione sulla deduzione secondo la quale l’intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese avrebbe determinato anche l’estinzione dei crediti oggetto dei decreti ingiuntivi opposti per intervenuta rinuncia, reputandola infondata e sostenendo all’uopo, dopo avere richiamato la sentenza n. 6070/2013 delle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai rapporti processuali, che i crediti portati dai due decreti ingiuntivi fossero certi e liquidi e che, pertanto, non vi fossero discrasie con quanto affermato nella dichiarazione dell’atto di scioglimento della società circa l’insussistenza di attività da liquidare, essendo quei crediti già in liquidazione prima dello scioglimento.
Deve poi ulteriormente affermarsi che l’avvenuta esclusione della sussistenza di una rinuncia al credito implicita nella cancellazione della società dal registro delle imprese non si pone neppure in contrasto coi principi affermati da questa Corte, la quale è recentemente ritornata sull’argomento con una decisione delle Sezioni Unite.
Esse hanno chiarito, modificando in parte il proprio precedente orientamento, che l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.
Non è tra l’altro sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall’ex socio – o nei cui confronti quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società- l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025), incombente quest’ultimo neppure dedotto nella specie.
A tale decisione la presente pronuncia intende dare ulteriore continuità.
La Corte osserva che la società ricorrente ha richiamato, nella memoria, il nuovo orientamento delle S.U., sostenendo che la sentenza dovrebbe essere ugualmente cassata, perché vi sarebbero prove sufficienti idonee a dimostrare che il credito sarebbe stato rinunciato.
Ma è evidente che tale ricostruzione, a prescindere dalla sua probabile novità, presuppone un accertamento di merito non più eseguibile in sede di legittimità. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cancellazione della società ed effetti sui crediti
Articoli correlati:



