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Tribunale di Frosinone, 17 marzo 2026 (Capitalizzazione composta nel mutuo alla francese):
“Nello specifico, in base al contratto si evince che gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese, (ossia mediante rimborso di rate posticipate di importo costante e composte da una quota capitale e da una quota di interessi).
Nel contratto è previsto, infatti, il piano di ammortamento con quote capitale crescenti e quote decrescenti di interesse.
Rileva, tuttavia, sul punto, quanto precisato dal CTU dott.ssa… Per_1 in ordine ai quesiti posti dal giudicante “…assenza del piano di ammortamento quale allegato al contratto iniziale, assenza di quantificazione delle singole rate – delle componenti per quota capitale ed interessi – la omessa indicazione esplicita del regime finanziario applicato al piano di rimborso, che configura violazione della trasparenza bancaria” (cfr. Ctu in atti).
In tema, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SSUU n. 15130 del 2024), hanno avuto modo di sottolineare che “il piano di ammortamento cd “alla francese” è legittimo e il contratto non è nullo se l’importo erogato, la durata, il tasso (TAN e TAEG) e le condizioni di rimborso sono chiare e comprensibili, ai sensi dell’art 117 TUB”.
Nella presente controversia, sulla scorta degli elementi istruttori, non risulta possibile determinare tutti gli elementi essenziali su richiamati e ciò anche in ragione della assenza del piano di ammortamento che consentirebbe di evincere i tassi applicati, la quantificazione delle rate, cioè la componente di quota capitale e quota interessi.
Deriva come nei contratti in esame si profili, dunque, un elemento di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali, a termini dell’art.117 TUB.
Ciò, peraltro, anche in considerazione di quanto emerso dalla ricostruzione contabile operata dal CTU in relazione all’ulteriore quesito posto, laddove si chiedeva di indicare il regime finanziario adottato.
Questo assume, invero, grande rilevanza atteso che, come è principio noto, il regime finanziario dell’interesse composto comporta che gli interessi maturati vengono inglobati al capitale e producono a loro volta interessi per i periodi successivi, mentre in regime di capitalizzazione semplice gli interessi maturati sono separati dal capitale e non producono ulteriori interessi.
In ordine a tale quesito, il Consulente ha accertato l’applicazione del regime finanziario dell’interesse composto “con la conseguenza che la costruzione del piano di rimborso del mutuo genera un effetto anatocistico per la forma di capitalizzazione insita nella formula matematica esponenziale utilizzata per calcolare gli interessi e la relativa quota capitale, con produzione di maggiori interessi occulti – non palesati, né dichiarati -, rispetto al diverso regime a capitalizzazione semplice ( cfr. elaborato peritale in atti ).
Pertanto, anche sotto questo profilo, si configura un elemento di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali, in violazione del citato disposto dell’art. 117 TUB.
Infine, il Consulente contabile ha provveduto alla ricostruzione del dare e avere con indicazione di due ipotesi: regime semplice con applicazione del tasso contrattuale e regime semplice con utilizzo del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.
In tema, occorre sottolineare come nella presente controversia sia ricorribile la previsione normativa per rapporti bancari sorti successivamente all’entrata in vigore della legge n 154/1992 (norma trasfusa nel TUB); in specie l’art 3, poi confluito nell’art 117 TUB, ha introdotto l’obbligo della forma scritta per i contratti bancari.
Nella fattispecie che ci occupa, dalla svolta istruttoria, sono emerse le criticità dedotte dalla difesa dell’opponente e confermate, anche, dall’elaborato peritale in esito alla ricostruzione contabile.
Per quanto precede, correttamente deve ritenersi applicabile il tasso sostitutivo a CP_4 termini della previsione di cui all’ art. 117 TUB comma 7.
Rilevato, peraltro, che la Suprema Corte ha osservato che “ai sensi dell’art 1284 cc la costituzione dell’obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam, sicchè nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto sia stato concluso per facta concludentia” (ex multis Cass. 2014 n 3017; Cass. 2010 n. 10516).
Ritenuto, inoltre, che l’estratto conto certificato, ai sensi dell’art. 50 d.lgs n 385 del 1993 (prodotto dall), benchè costituisca prova idonea del credito ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova adeguata nel giudizio di opposizione a cognizione piena (tra le altre, Cass. 2018 n. 371).
Parimenti, non è condivisibile quanto asserito, dalla creditrice opposta in ordine al carattere esplorativo della disposta consulenza contabile, posto che, come sottolineato anche dalla Suprema Corte “…la ricostruzione del rapporto e del saldo effettuata dal consulente tecnico d’ufficio, è uno degli elementi di prova che il giudice, a suo insindacabile giudizio, può valutare” (in tal senso, Cass. 10293 del 2023).
Per le motivazioni che precedono, correttamente il consulente, come da quesiti posti dal giudicante, ha applicato il tasso di cui all’art 117 TUB comma 7 determinando “un saldo finale a favore dell’opponente di euro 7.584,76 per il finanziamento n. 12764410 ed un saldo a credito di euro 643,71 in riferimento al finanziamento n. 13194256 (ALLEGATO tabella 3 bis e 4 bis).
Le conclusioni cui è giunto il CTU risultano pienamente condivisibili, attesa la loro correttezza argomentativa da un punto di vista logico e giuridico, considerati i principi normativi e giurisprudenziali richiamati”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Capitalizzazione composta nel mutuo alla francese – Capitalizzazione composta e anatocismo
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