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17 Ottobre 2026

Prescrizione dalla chiusura del conto corrente (Trib. Milano 5663/2026)

Studio Caliendo
giovedì, 15 Ottobre 2026 / Published in Apertura di credito in conto corrente

Prescrizione dalla chiusura del conto corrente (Trib. Milano 5663/2026)

Prescrizione dalla chiusura del conto

Tribunale di Milano e conti bancari, Prescrizione decorre dalla chiusura del conto, prescrizione conto corrente, rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, saldo zero, analisi conto corrente, perizia conto corrente Milano, commercialista esperto in contenzioso bancario, prescrizione alla fine del rapporto di conto corrente, anatocismo bancario, anatocismo e usura conto corrente

Tribunale di Milano sentenza n. 5663 del 03 luglio 2026:

“In merito all’eccezione di prescrizione, si osserva quanto segue.

La banca convenuta eccepisce l’intervenuta prescrizione decennale, a partire quantomeno dal 21.3.2013.

L’eccezione è infondata.

Nella successione di tesi in ordine al dies a quo della prescrizione del diritto di ripetizione del correntista, si ammette anzitutto che, in ragione del carattere continuativo del rapporto di conto corrente bancario, l’azione di ripetizione mettente capo al correntista decorra dalla chiusura del rapporto di conto corrente (…)

Ciò premesso, sempre secondo su Cass. S.U. n. 24418/2010, occorre distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie, ma la tesi non pare fondata.

In sintesi, la tesi si basa sul presupposto che, se il correntista opera ultra fido o direttamente in rosso (fido di fatto), le successive rimesse da parte dello stesso, nella misura in cui riportano il saldo nel limite del fido concesso (nel caso di apertura regolare) ovvero a zero (nel caso di fido di fatto) integrerebbero dei veri e propri pagamenti: sicché il termine per ripetere è di dieci anni dalla data di tali rimesse, in quanto assimilabili a pagamenti.

Laddove invece il correntista si muova nell’ambito di un’apertura di credito e, dunque, a debito, ma pur sempre nel limite dell’accordato, eventuali rimesse tendenti (per così dire) a recuperare disponibilità avrebbero natura c.d. ripristinatoria e non integrerebbero un pagamento.

Sicché l’erroneità di eventuali, preesistenti annotazioni a debito in eccesso potrebbero essere fatte valere a partire dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto.

La tesi, anzitutto, benché varata nel 2010, non ha mai trovato fondamento normativo: né prima né dopo.

Si basa infatti su di un orientamento giurisprudenziale che peraltro, benché sorto in ambito fallimentare, non è mai stato recepito dal legislatore nonostante le numerose, importanti riforme intervenute proprio nell’ambito della relativa materia (e il punto pare indicativo).

Se pure l’orientamento ha il pregio della stabilità giurisprudenziale, quest’ultima non vale a conferirgli l’efficacia propria di una norma di legge.

Inoltre, nella logica propria della prescrizione, ricorre anzitutto l’anomalia derivante dal fatto che, il più delle volte, per chiarire la natura solutoria o meno del saldo è necessario ricorrere a una c.t.u.; ciò è in contraddizione (se non formale, almeno sostanziale), con la funzione di pronta soluzione della prescrizione e la caratteristica di “liquidità” della relativa difesa.

Si tratta però di argomenti non del tutto probanti, ai quali d’altro canto è facile replicare che lo stesso correntista, quando conscio di essere “in rosso”, assume (almeno idealmente) atteggiamento ben diverso rispetto al caso in cui si muova nell’ambito delle sue disponibilità o, quantomeno, è ben conscio della diversità dei due stati di fatto.

La questione deve essere allora esaminata più a fondo.

Anzitutto un pagamento, per solito, ha senso sul presupposto di una facoltà di pretesa che la banca, finché il rapporto di conto corrente bancario non è stato chiuso, non può però esercitare.

La stessa può infatti esigere il saldo del conto solo alla chiusura del rapporto (l’inesigibilità, propria del conto corrente ordinario, in quello bancario è solo della banca: arg. ex artt. 1823 e 1852 c.c.: cfr. Cass. n. 19750/2025, pt. 5 della motivazione.

Quanto al fatto che la banca nell’apertura di credito non possa pretendere il pagamento prima della chiusura del rapporto, arg. ex art. 1852 c.c.).

Certo, l’ordinamento ammette il pagamento anticipato (cfr. l’art. 1185 c.c.); ma l’adempimento è fatto estintivo, e il rapporto di conto corrente bancario si estingue, propriamente, solo una volta chiuso e pagatone il saldo, attivo o passivo che sia.

È evidente allora che vi è una differenza tra l’adempimento di un rapporto di conto corrente bancario per via del pagamento del saldo emergente al momento della chiusura dello stesso e di adempimento in relazione alle rimesse solutorie: che non determinano affatto l’estinzione del rapporto di conto corrente.

Si converrà sul fatto che siamo di fronte a due fattispecie ben differenti.

Ciò si spiega in considerazione del fatto che il rapporto di conto corrente bancario deve essere preso, per così dire, sul serio.

Il punto è che se l’apertura di credito è regolata in conto corrente, il debito di restituzione derivante dalla prima non può essere adempiuto se non tramite versamento, da parte del correntista, di una somma idonea a portare quantomeno a zero il saldo del rapporto.

La rimessa solutoria può quindi effettivamente, a determinati fini essere assimilata a un adempimento.

Tuttavia, parlare di adempimento in relazione alla domanda del correntista (o dell’ex correntista) che riguarda la corretta gestione del rapporto di conto corrente bancario costituisce un’indebita sovrapposizione di piani.

Al di fuori del caso del saldo emergente alla chiusura del rapporto, quando si parla di adempimento ma si è ancora in corso di rapporto il riferimento non può che essere al rapporto sottostante alle annotazioni; il debito di restituzione del correntista per l’importo di scoperto richiama un rapporto distinto da quello di conto corrente.

Se quindi una rimessa può definirsi solutoria solo avuto riguardo al rapporto di apertura di credito, ma non anche al rapporto di conto corrente, ne consegue che certamente a dieci anni di distanza il correntista non potrà più contestare la portata della stessa invocando le norme relative al contratto di apertura di credito.

Tuttavia tale circostanza non tocca invece il rapporto di conto corrente, che resta regolato da norme, di legge e contrattuali, che operano a prescindere dal fatto che sullo stesso abbia avuto esecuzione un rapporto di apertura di credito.

Se l’esecuzione del contratto di conto corrente è stata erronea perché contra legem (per es. perché si è applicata la capitalizzazione degli interessi a partire dal 2001 senza pari periodicità di capitalizzazione) il fatto che all’interno del rapporto siano state regolate e saldate operazioni di apertura di credito è del tutto irrilevante.

La rimessa solutoria è quindi tale solo in relazione al rapporto di apertura di credito.

Si può certo fare salva la facoltà del debitore (i.e. il correntista) di pagare anzitempo, da intendersi come avanti rispetto alla chiusura del rapporto di conto corrente: ma tornando a un dato, per così dire pregiuridico e di realtà, tale pagamento avviene proprio al fine di mantenere in vita il conto; appare quindi difficile concepire la rimessa solutoria come finalizzata a estinguere il rapporto di conto corrente, posto che l’intenzione del correntista è invece in senso opposto.

Vale allora il principio che la prescrizione decorre dalla chiusura del conto fine del rapporto: salvo che l’indebito non sia invocato in relazione a regole proprie del rapporto di apertura di credito.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Prescrizione decorre dalla chiusura del conto

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