Tribunale di Torino e contratti bancari – Corte Costituzionale conferma la Lexitor – Corte Costituzionale e legittimità Lexitor – Corte di Giustizia Europea – Lexitor – estinzione anticipata – costi up front e costi recurring – rimborsi – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su finanziamenti – analisi prestiti
Con ordinanza del 02 novembre 2021, il Tribunale di Torino ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, rinviando gli atti del processo alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis), per contrasto con gli arti. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nelle parti in cui:
- Prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
- limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio, espresso nell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in data 11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. Lexitor), e recepito nel novellato art. 125sexies, comma 1, TUB che «il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.».
Sintesi dell’articolo: Corte Costituzionale e legittimità Lexitor


