Corte di Cassazione e contratti bancari, ex art. 1284 c.c., art. 1284, interessi maggiorati art. 1284, perizia econometrica conti correnti, verifica conto corrente, anatocismo bancario, Tribunale di Nocera Inferiore e banche, esperto in contenzioso bancario
Corte di Cassazione, 07/12/2025, ordinanza n. 31910 (Interessi maggiorati art. 1284):
“Nel caso di specie il dispositivo della ordinanza, messa in esecuzione dalla società, non conteneva alcuna statuizione espressa di condanna al pagamento degli interessi maggiorati di cui all’art. 1284, comma quarto, С.С.
Invero, il Tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza emessa data 23 marzo 2018, passata in giudicato, in accoglimento del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., che era stato proposto dalla a seguito di precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo ha condannato la Banca alla restituzione alla dell’importo di euro 785.842,50 «oltre interessi dalla domanda al saldo», in quanto ritenuto illegittimamente trattenuto/addebitato dalla stessa Banca a titolo di anatocismo, commissioni e spese non dovuti nell’ambito dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la suddetta società ed infine chiusi tra il 1992 ed il 2003.
Né può sostenersi che l’accertamento della spettanza del tasso “superlegale” sia in qualche modo avvenuta nel corso del relativo procedimento e che, soprattutto, quello traspaia dai riferimenti del titolo esecutivo giudiziale: la cui eterointegrazione è sì consentita, ma pur sempre entro i limiti disegnati dalla giurisprudenza a sezioni semplici di questa Corte (a partire da Cass. 1027/2013, via via fino a Cass. 14160/2025, anche in esito a Cass. Sez. U. 5633/2022); i quali, nella specie, non ricorrono con l’univocità necessaria ad escludere un’opera di integrazione motivazionale invece non consentita.
4.3. In estrema sintesi, il motivo viene deciso sulla base del seguente principio di diritto:
<<In tema di applicazione del disposto di cui all’art. 1284 comma 4 c.c., la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente va dichiarata in sentenza.
Con la conseguenza che, in mancanza di espressa domanda, il giudice non ha l’obbligo di provvedere; in mancanza di espressa statuizione, il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia espressamente accordati.
Ne consegue ulteriormente che, in difetto di espressa statuizione, in sede esecutiva, per interessi legali deve comunque intendersi interessi di mora al saggio ordinario>>.
Pertanto, nel caso di specie, il giudice dell’opposizione, in accoglimento dell’opposizione all’ordinanza di assegnazione, ha erroneamente dichiarato che la somma dovuta da alla era conforme a quella riportata nell’atto di precetto notificato”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Interessi maggiorati art. 1284
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