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  • Tribunale di Cremona, sentenza n. 8 del 12/01/2022: Banca condannata al pagamento di oltre € 235.000 su due mutui, per usura ed indeterminatezza delle clausole
2 Ottobre 2026

Tribunale di Cremona, sentenza n. 8 del 12/01/2022: Banca condannata al pagamento di oltre € 235.000 su due mutui, per usura ed indeterminatezza delle clausole

Studio Caliendo
lunedì, 07 Febbraio 2022 / Published in News

Tribunale di Cremona, sentenza n. 8 del 12/01/2022: Banca condannata al pagamento di oltre € 235.000 su due mutui, per usura ed indeterminatezza delle clausole

Saldo zero e anatocismo

Tribunale di Cremona – contratti bancari – Usura ed indeterminatezza del mutuo – mutuo – usura – TEG – art. 1815 c.c. – gratuità del finanziamento – anatocismo – costo occulto inclusione – regime di capitalizzazione composta e regime di capitalizzazione semplice – indeterminatezza contrattuale – tassi di interessi indeterminati – trasparenza contrattuale – art. 1284 c.c. – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su mutuo – analisi mutuo

 

Il Tribunale di Cremona con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2022 condanna la banca al pagamento di € 152.781,24 per l’usurarietà di un mutuo ed € 82.670,14 per l’indeterminatezza della pattuizione degli interessi sul secondo mutuo.

La sentenza appare molto importante, poiché prende in considerazione l’impatto che può avere il costo occulto (anatocismo) ai fini della verifica dell’usura.

Il Tribunale ha espresso alcuni interessanti principi:

“Preliminarmente va chiarito che nel trattare l’argomento dell’interesse non ci si può limitare ai concetti giuridici, ma occorre tenere conto dei principi sviluppati in ambito matematico, o, meglio, di matematica finanziaria (…)”.

“Se, per determinare il numero di rate e per stabilire la loro composizione e la loro entità, fosse possibile ricorrere a diversi sistemi di ammortamento ovvero scegliere tra il regime dell’interesse semplice e quello dell’interesse composto, potrebbe non essere indifferente in sede di interpretazione e qualificazione della fattispecie valutare le diverse alternative che la matematica finanziaria offre ai contraenti”.

Il Giudice prende le distanze da quanto affermato dal C.T.U.:

“Le affermazioni del C.T.U. sono per lo più errate; sebbene alcune siano (parzialmente) corrette, sono sbagliate le conseguenze che ne sono fatte discendere”.

“(…) In giurisprudenza è condiviso il principio secondo il quale il giudice ha sempre il compito di valutare criticamente l’operato del perito cui si è affidato, rivestendo il ruolo di peritus peritorum, in virtù del quale non è vincolato alle conclusioni del consulente d’ufficio.

È però pacifico che, laddove decida di disattendere le risultanze della C.T.U., il giudice è tenuto a specificare, attraverso congrua e logica motivazione (in caso contrario censurabile in sede di legittimità), le ragioni per le quali ritenga di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio”.

Il C.T.U. omette di spiegare per quale ragione i piani di ammortamento allegati ai due contratti non sono coerenti con i propri enunciati (…)

“Secondo il C.T.U. “il piano di ammortamento alla francese [n.d.r stilato in regime finanziario di interesse composto] non comporta di per sé alcuna forma indebita di anatocismo (…)”.

“si ignora[no] … il fatto che il debito residuo è funzione della quota capitale che, a sua volta, dipende dal calcolo della rata costante, che ricordiamo è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta (…)”.

“In nessuna delle pattuizioni contrattuali è precisata la regola di calcolo della rata (…)”.

“Tuttavia non è mai stato oggetto di accordo che le rate (sia la prima il cui tasso era già noto, sia le successive indicizzate come da contratto) fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l’importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali (…)”.

“(…) Di recente la S.C. (sentenza n. 12889/2021) ha evidenziato l’importanza della trasparenza riguardante i termini economici dell’operazione, poiché una sua opacità non consentirebbe all’utilizzatore di conoscerne l’effettivo costo (…)”.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa o assorbita:

1) dichiara la nullità per pattuizione di interessi superiori al tasso soglia di usura nel contratto di mutuo ipotecario in data 11.2.2000 (…) e per l’effetto condanna Banca (…) al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 152.781,24 (…) ex art. 1815, comma 2, c.c.;

2) dichiara la nullità ex art. 1284, comma 3, c.c., per indeterminatezza della pattuizione inerente il calcolo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo fondiario in data 12.9.2003 (…) per l’effetto condanna Banca (…) al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 82.670,14 a titolo di restituzione degli interessi pagati in eccesso.

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