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20 Aprile 2026

Tribunale di Milano, 22/07/2024: Conto corrente: Anatocismo ed onere della prova

Studio Caliendo
martedì, 08 Luglio 2025 / Published in Apertura di credito in conto corrente

Tribunale di Milano, 22/07/2024: Conto corrente: Anatocismo ed onere della prova

Violazione della Delibera CICR 2000

Tribunale di Milano, contratti bancari, Anatocismo bancario, Anatocismo ed onere della prova, richiesta di mezzi istruttori (istanza ex art. 210 c.p.c. e CTU contabile), anatocismo, art. 119 tub, art. 210 c.p.c., commissione massimo scoperto, Conto corrente, contratto conto corrente, apertura di credito in conto corrente, onere della prova, delibera cicr 2000 e delibera cicr 2016, usura banche, cms nulle

 

Tribunale di Milano, 22 luglio 2024 in tema di Anatocismo ed onere della prova :

“Ritiene, in primo luogo, il Tribunale che le doglianze svolte dall’attrice nella citazione e relative all’illegittima applicazione di interessi ultralegali, di interessi anatocistici, di interessi usurari e di commissioni di massimo scoperto e spese non dovute risultino svolte in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle precise circostanze di fatto poste a base della domanda.

Ed invero, l’attrice non ha dedotto nell’atto di citazione neppure una singola specifica applicazione di un tasso ultralegale, di una commissione di massimo scoperto o di una spesa non dovuti, di una capitalizzazione di interessi illegittima o comunque non dovuta, di un tasso usurario, limitandosi a rinviare alla perizia econometrica fatta effettuare, peraltro, in base ai soli estratti scalari senza prendere in esame i contratti stipulati.

(…) l’attrice non abbia ottemperato del tutto all’onere probatorio posto a suo carico, secondo il condivisibile insegnamento della Corte d’Appello di Milano n. 2769/2019 (…)

(…) Del resto, la Cassazione ha affermato che, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente, che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.

Con particolare riferimento alla situazione in cui l’illiceità della annotazione è fatta discendere dall’applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, la Suprema Corte ha affermato (v. Cass. n. 36585/22) che il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l’apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti conto – o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni – atteso che solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito dell’annotazione.

(…) nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all’istituto di credito nel corso dell’intera durata del rapporto – sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto – è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all’intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall’altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell’avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.

(…) D’altro canto, ritualmente il Giudice istruttore ha rigettato la richiesta istruttoria di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e 119 TUB, avendo ritenuto (…) che tale istanza era da considerarsi formulata in modo generico, non essendo indicati con la necessaria specificità, ex art. 94 disp. att. c.p.c., il documento o i documenti che sarebbero idonei a fornire la prova di talune circostanze, risultando la richiesta svolta quindi a fini esplorativi; peraltro, trattandosi di richiesta ex art. 119 TUB, sarebbe stata comunque inammissibile poiché la stessa riguardava documentazione risalente ad oltre il decennio (…).

(…) è stata disattesa la sollecitazione a disporre una consulenza tecnica contabile, non essendo stata prodotta in atti la documentazione necessaria allo svolgimento della stessa (…)”.

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