Corte d’Appello di Venezia e derivati finanziari, Clausole indeterminate dei derivati finanziari, perizia econometrica derivati finanziari, commercialista esperto in contenzioso bancario, derivati SWAP – IRS, indeterminatezza dei derivati finanziari SWAP – IRS, mark to market, alea derivato finanziario
Corte d’Appello di Venezia del 19 marzo 2026:
Quando il contratto non indica in modo chiaro criteri di calcolo, valore di mercato e presupposti negoziali, l’impresa può contestarne la validità e ottenere la restituzione delle somme pagate: una recente decisione della Corte d’Appello di Venezia torna sul tema dei derivati e della determinatezza delle clausole contrattuali nei rapporti bancari.
Con sentenza deliberata il 19 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Corte d’Appello di Venezia ha accolto l’appello proposto da una società immobiliare veneziana, assistita dall’avv. Daniela Ajese, e ha riformato la decisione di primo grado, dichiarando la nullità di due contratti derivati, stipulati rispettivamente nel 2006 e nel 2011, con condanna della banca alla restituzione di euro 211.907,94, oltre interessi.
La decisione affronta due profili distinti ma strettamente collegati: da un lato il rapporto di conto corrente, dall’altro la validità dei contratti derivati sottoscritti dalla società. Il passaggio più rilevante riguarda proprio questi ultimi e conferma un principio ormai centrale nella giurisprudenza bancaria: il contenuto del contratto deve risultare chiaro, determinato e verificabile, soprattutto quando disciplina strumenti finanziari complessi.
Il ricalcolo del conto corrente e la nullità di alcune commissioni
Nel giudizio, la Corte ha esaminato anche il saldo del conto corrente intestato alla società. In questo ambito ha disposto il ricalcolo del rapporto, escludendo alcune commissioni di massimo scoperto ritenute nulle perché formulate in termini indeterminati.
All’esito del nuovo conteggio, il saldo è stato rideterminato in euro 95.105,48 a debito della correntista.
Questo passaggio si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui, nei rapporti bancari, le clausole che incidono sul costo del credito devono indicare con precisione il loro contenuto, i criteri applicativi e la relativa incidenza economica. In mancanza di tali requisiti, il cliente può contestarne la validità e chiedere il ricalcolo del rapporto.
Il primo derivato è nullo in assenza di un valido accordo quadro
Il primo contratto derivato, sottoscritto nel 2006, è stato dichiarato nullo perché in giudizio non risultava alcun accordo quadro idoneo a sorreggerlo.
La Corte ha rilevato che l’unico accordo quadro prodotto dalla banca risaliva al 2011 e, quindi, non poteva giustificare retroattivamente un’operazione conclusa cinque anni prima. Da ciò ha tratto una conseguenza netta: in assenza di un valido presupposto contrattuale, il derivato del 2006 non poteva considerarsi legittimamente stipulato.
Il principio affermato è di particolare importanza pratica. Nei contratti relativi a strumenti finanziari derivati, l’accordo quadro non rappresenta un elemento meramente formale, ma costituisce l’architrave negoziale entro cui si inseriscono le singole operazioni. Se questo presupposto manca, viene meno la base giuridica stessa dell’operazione.
Il secondo derivato è nullo per indeterminatezza della clausola sul mark to market
La Corte ha dichiarato nullo anche il secondo derivato, stipulato nel 2011, concentrando l’attenzione sulla clausola relativa al mark to market, cioè al valore di mercato del prodotto finanziario.
Continua sul Sito (…)
Fonte: StudioAjese.it
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mark to market indeterminato
Articoli correlati:
Corte d’Appello di Roma, 13/04/2026: Derivati finanziari: Mark to market
Tribunale di Bari, 25/05/2024: Derivati finanziari: banca condannata a restituire circa € 500.000



