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Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 1184 del 19 giugno 2026:
Anatocismo dal 2014: cosa ha deciso la Corte d’Appello di Torino
“(…) Il consolidato orientamento di legittimità è nel senso che non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista e/o il fideiussore non abbiano fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, così configurandosene la nullità per difetto del requisito di cui all’art. 117, comma primo, TUB, trattandosi di nullità c.d. di protezione (cfr. Cass. Civ. n. 5387/2024; Cass. Civ. n. 2338/2024).
Conseguentemente, non essendo la nullità rilevabile d’ufficio, non può ritenersi preclusa la possibilità di fornire la prova dell’affidamento anche attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale (Cfr. Cass. n. 2338/2024; Cass. n. 34997/2023; Cass. n. 20455/2023).
(…) Detto ciò, per completezza, si osserva che l’art. 118 tub contempla specifiche modalità di comunicazione per l’esercizio dello ius variandi (in particolare l’onere di allegare in termini specifici il fatto costitutivo del giustificato motivo di esercizio del ius variandi e di provare l’avvenuta comunicazione al ricorrente del relativo atto di esercizio, con il rispetto del procedimento negoziale prescritto dall’art. 118, comma 2, T.U.B.), che nel caso di specie risultano disattese che i FIA sarebbero stati affissi in ogni filiale della Banca, ma anche tale affermazione risulta priva di adeguato riscontro e comunque la circostanza non rileverebbe ai fini del rispetto dell’art. 118 tub. Repert. n. 924/2026 del 19/06/2026.
La mancanza di prova del preventivo invio e ricezione delle comunicazioni al cliente rende quindi tutte le modifiche unilaterali inefficaci qualora peggiorative.
(…) In effetti, per il periodo successivo al 31/12/13 la capitalizzazione trimestrale risultava comunque nulla, e ciò a prescindere dall’approvazione di specifiche clausole, in forza di quanto prevede la l. n. 147/13: l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi immediatamente precettiva, indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria (cfr. Cass. Civ. n.21344/2024).
La decisione: cosa cambia per il correntista
(…) accerta e dichiara che alla data del 31.1.2020 il saldo del conto corrente per cui è causa risultava pari ad € 105.421,83 a credito del correntista e per l’effetto condanna a corrispondere a parte appellante la somma di € 105.421,83 a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite ex art. 2033 c.c., oltre interessi legali dal 31.1.2020 alla data della citazione in primo grado ed oltre interessi ex art. 1284, secondo comma, c.c. dalla data della domanda;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Modifiche unilaterali nulle e anatocismo
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