Corte di Cassazione e banche, onere della prova della responsabilità intermediario, perizia econometrica mutuo Milano, esperto in contenzioso bancario Milano, verifica dei finanziamenti, verifica dei contratti bancari, anatocismo bancario, indeterminatezza mutuo alla francese, responsabilità della banca, risarcimento del danno della banca
Corte di Cassazione, 15 dicembre 2025, ordinanza n. 32075:
“5.2. – II primo mezzo è indipendentemente da ciò palesemente inammissibile.
La ricorrente, difatti, dilungandosi sull’inadempimento posto in essere dall’intermediario, mostra di non aver realmente compreso la motivazione posta dal giudice di merito a fondamento della decisione adottata: la corte distrettuale, difatti, non ha posto l’accento sul carattere non inadempiente della condotta dell’intermediario, ma ha ritenuto la <domanda proposta dall’attrice, carente quanto all’allegazione e alla prova del nesso causale tra violazione ed evento dannoso».
E nel motivo in esame non vi è alcun argomento, non vi è assolutamente nulla, volto a rimettere in discussione, in iure, ovviamente, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, non solo con riguardo al profilo della prova, ma neppure a quello dell’allegazione.
(…) Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (…).
Il secondo mezzo, oltre che per la sua formulazione inestricabilmente combinata, costituisce esempio paradigmatico di censura totalmente versata in fatto, è perciò estranea all’ambito del ricorso per cassazione.
(…) Nel caso di specie non vi è nella censura formulata alcunché che abbia a che vedere con siffatto ribaltamento dell’onere probatorio, non essendo revocabile in dubbio che la prova del nesso di causalità, anche in campo di intermediazione mobiliare, ricada in linea di principio sull’investitore:
(…) е cioè, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234).
6. – È inutile dire che la formulazione da parte dell’intermediario di ricorso incidentale condizionato, che entrerà in gioco solo in caso di opposizione, non è ostativo alla formulazione della PDA”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Onere della prova della responsabilità intermediario
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