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Tribunale di Lecce, 05 giugno 2026, sentenza n. 2107:
“per contro, ove i premi vengano inclusi, si rende applicabile il regime sostitutivo previsto dall’art. 124 T.U.B., vigente ratione temporis, con conseguente ricalcolo del rapporto secondo il tasso BOT. Sulla base di tale seconda ipotesi, il CTU ha determinato il debito residuo in euro 39.436,83 alla data della domanda.
Ritiene il Tribunale che debba farsi applicazione della seconda ipotesi di calcolo elaborata dal CTU.
Ed invero, sebbene il contratto qualifichi formalmente le polizze come facoltative, tale dato letterale non è, di per sé, decisivo né prevalente rispetto alla concreta funzione economica dell’operazione.
Sul punto, condivisibilmente la giurisprudenza di merito più recente ha affermato che, ai fini del computo del TAEG, devono essere inclusi i costi delle polizze assicurative non solo quando esse siano formalmente obbligatorie, ma anche quando risultino sostanzialmente imposte o, comunque, funzionalmente connesse al finanziamento, per essere state stipulate contestualmente ad esso e per essere dirette a garantire il rimborso del credito in favore dell’intermediario finanziario.
In tal senso si è espressa la Corte di Appello di Palermo, sez. Ill, 12 gennaio 2026, n. 73, la quale ha ribadito che, nel contratto di credito ai consumatori, l’espressione TAEG indica il costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi che il consumatore deve sopportare in relazione al contratto, e che, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia, vi rientrano anche le spese per assicurazioni o garanzie “se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
(…) n applicazione dei noti principi che regolano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca del provvedimento monitorio non esclude l’esame del merito della pretesa creditoria azionata dall’opposta, dovendo il giudice accertare integralmente l’esistenza e ‘ammontare del credito dedotto in giudizio”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Conseguenza della discrasia del TAEG
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